Nel 2026, con la Legge di Bilancio, torna l’iperammortamento: per molte aziende significa ridurre in modo significativo il costo reale di investimenti in produzione, software e tecnologie 4.0.
Il punto però non è solo ‘cos’è’, ma capire quando conviene davvero e come utilizzarlo senza errori.
A chi conviene davvero
- Aziende manifatturiere con produzione interna
- Aziende che stanno valutando un nuovo ERP (area produzione)
- Aziende che vogliono introdurre o migliorare un sistema MES
- Aziende con avanzamento produzione ancora manuale
- Aziende che stanno investendo in macchine interconnesse
Esempio semplificato di riduzione dei costi
Ogni investimento ammesso può generare un beneficio fiscale tale da ridurre il costo reale anche del 43–48%.
Esempio pratico
Soggetti beneficiari
- Titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e/o dal settore;
- imprese in una situazione di regolarità contributiva e previdenziale;
- imprese in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Investimenti agevolabili
- Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V della Legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia, anche a distanza, da fonti rinnovabili che sia destinata all’autoconsumo, compresi impianti di stoccaggio energia prodotta. Relativamente gli impianti FV sono ammessi:
- Modulo fotovoltaico made in EU con celle solari made in EU e aventi efficienza pari ad almeno il 23,5%;
- Modulo fotovoltaico made in EU con celle solari bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem made in EU e aventi efficienza pari ad almeno il 24,0
Per l’elenco completo delle tipologie di software agevolabili, visiona l’elenco allegato.
Requisiti tecnici
Questi aspetti tecnici sono fondamentali per ottenere il beneficio senza rischi o contestazioni.
- Ambito temporale: gli investimenti inclusi nell’iper ammortamento sono quelli effettuati dal 01/01/2026 al 30/09/2028.
- L’investimento si intende effettuato, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
- Dall’entrata in funzione del bene dipende la possibilità di fruire del beneficio. Deve esserci attestazione di avvenuto inserimento del bene all’interno del ciclo produttivo e relativo collaudo.
- Il bene deve possedere caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi presenti all’allegato IV o all’allegato V annessi della legge di riferimento ed essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Errori comuni da evitare
- Acquistare beni non realmente agevolabili.
- Non rispettare i requisiti di interconnessione.
- Documentazione incompleta.
- Tempistiche errate.
Modalità di fruizione
L’iperammortamento 2026-2028 prevede una maggiorazione figurativa del costo fiscale dei beni strumentali agevolabili ai fini delle imposte sui redditi.
Il costo di acquisizione viene incrementato di una percentuale definita dalla norma, consentendo la deduzione di quote di ammortamento, o canoni di locazione finanziaria, più elevate rispetto al valore civilistico del bene.
Il beneficio si traduce in una riduzione dell’imponibile fiscale lungo l’intero periodo di ammortamento, con impatto proporzionale all’aliquota IRES/IRPEF applicabile.
Aliquote
Cumulabilità
L’incentivo è cumulabile con ulteriori agevolazioni nazionali ed europee, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e porti al superamento del costo sostenuto.
Alcuni esempi di norme cumulabili sono:
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- Nuova Sabatini | Leggi l’approfondimento dedicato
- Credito ZES Unica,
- Contributi regionali / POS-FESR,
- Contributi PNRR / Fondi UE
Operatività
Da un punto di vista operativo, l’accesso alle risorse è gestito tramite la prenotazione sul portale GSE (Gestione Servizi Energetici) dedicato, la cui apertura è prevista per giugno 2026. L’accesso è articolato in tre fasi:
1) Comunicazione preventiva: comprende dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni inclusi, la data prevista di interconnessione e (per beni energetici) la data prevista di entrata in funzione.
2) Comunicazione di conferma dell’investimento: da inviare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo delle verifiche del GSE. Contiene la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture. Non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli comunicati nella fase precedente.
3) Comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti e dopo l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, non oltre il 15 novembre 2028
Oltre a queste fasi, come novità nella versione finale del decreto attuativo, sono diventate obbligatorie due comunicazioni periodiche per monitorare la spesa pubblica.
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- Comunicazione 1: informazioni sugli investimenti compiuti, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio. Da fare entro il 20 gennaio di ciascun anno.
- Comunicazione 2: comunicazione integrativa che contiene il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo attribuite a ciascuna attività.
In previsione dell’attivazione della piattaforma GSE consigliamo di: analizzare i progetti da mettere in atto e studiarne le soluzioni più adeguate, così da strutturare chiaramente le proprie scelte e massimizzare l’agevolazione applicabile all’investimento il prima possibile.
Per definire come accedere concretamente a queste misure fiscali, compila il form e richiedici una consulenza gratuita
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Riferimenti
Tutti i riferimenti normativi ufficiali utilizzati per la stesura di questi contenuti sono reperibili ai seguenti link.
- Legge 199/2025 | Portale ufficiale
- Effettuazione dell’investimento: Articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR (Principio di competenza) | Portale ufficiale
- Entrata in funzione: Articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR | Portale ufficiale



